Comitato dei Garanti

Il Comitato è stato eletto il 23 Novembre 2024 e risulta così composto:


Giuseppe Seminara

Garante
Martina BiondoGarante
Luigi VarisanoGarante
Giuseppe Cannia
Garante
Marco BarballoGarante

Art 26 – Comitato dei Garanti
26.1 Il Comitato dei Garanti è l’organo di garanzia interno previsto dallo Statuto.
26.2 Il Comitato è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, dura in carica quattro anni, coincidenti con il mandato congressuale, i suoi componenti sono rieleggibili e non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
26.3 Elegge al suo interno un Presidente, che lo presiede e provvede alla convocazioni in base alle norme, ove applicabili, sul Consiglio Direttivo, ed un Vice-Presidente, che lo coadiuva e sostituisce in caso di assenza o impedimento.
26.4 Le competenze del Comitato dei Garanti sono le seguenti:
1. interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, anche fornendo pareri vincolati di legittimità sugli atti e regolamenti interni:
2. dirimere le controversie tra gli organi associativi, tra gli iscritti, o tra i primi e i secondi, sorte nell’ambito delle attività dell’Associazione, nonché quelle che possono sorgere nell’applicazione dello statuto, ivi inclusi eventuali conflitti di competenze e pareri tra gli organismi dirigenti;
3. accertare le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprano cariche o incarichi associativi;
4. esercitare, su istanza di parte con lo strumento denominato “ricorso”, l’azione disciplinare nei casi di violazione dello statuto, dei regolamenti e delle direttive associative ed irrogare, secondo la gravità, sanzioni, che vanno dalla censura alla sospensione temporanea, alla proposta di espulsione o radiazione all’Assemblea generale;
5. verificare la conformità e corretta interpretazione e applicazione delle norme statutarie e regolamentari;
6. proporre all’Assemblea generale lo scioglimento anticipato di un organo, qualora si renda necessario ai sensi del presente Statuto;
26.5 I componenti del Comitato dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
26.6 I componenti del Comitato dei Garanti, nell’ambito delle proprie competenze, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.
26.7 Qualora sussistano organismi di garanzia delle articolazioni territoriali, il Comitato dei Garanti svolge la funzione di organismo di garanzia di seconda istanza e revisione, riconoscendosi così la possibilità, da parte delle strutture federali, di dotarsi di organizzazioni di garanzia interne a cui è riservato il diritto di dirimere in prima istanza le controversie interne.
26.8 Anche in presenza di strutture di garanzia federali, in ogni caso la funzione di garantire la corretta interpretazione ed uniformità delle regole è riservata al Comitato dei Garanti della struttura centrale.
26.9 Delle deliberazioni è redatto verbale, conservato nel libro verbali del Collegio Sindacale, a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.